La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti. La disciplina si basa sul principio dell'azione preventiva, al fine di mantenere integra la capacità riproduttiva degli eco-sistemi e delle risorse, per salvaguardare la molteplicità delle specie, per promuovere l' uso di risorse rinnovabili e garantire l’ uso plurimo delle risorse. Tale politica consiste quindi nell’ evitare fin dall’ inizio l’ inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne successivamente gli effetti


La procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nasce negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act. In Europa, tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, successivamente modificata dalla Direttiva 97/11/CE, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La Direttiva VIA prevede, nel caso dei progetti sottoposti a valutazione, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le seguenti informazioni:

  • una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e delle principali caratteristiche dei processi produttivi;
  • una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto;
  • una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
  • una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori; 
  • una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del progetto sull'ambiente;
  • un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2003/35/CE che prevede la “Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle Direttive del consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia”.

L’attuazione della procedura di VIA in Italia si articola in due livelli: un livello nazionale ed un livello regionale. Tuttavia solo 15 regioni su 21 hanno emanato Leggi regionali sulla valutazione di impatto ambientale, tra le quali il Friuli Venezia Giulia che ha emanato la L.R. n. 43 del 07/09/1990 “Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della Valutazione di Impatto Ambientale”.
Secondo tale legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si pronuncia sull' impatto ambientale dell' opera proposta; con lo stesso provvedimento può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l' esecuzione dei lavori o l' esercizio dell' opera prevista. Il provvedimento e' notificato al proponente il progetto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e viene trasmesso ai Comuni interessati per l' affissione all' albo pretorio per un periodo di 7 giorni consecutivi. E’ l’ Amministrazione regionale a vigilare sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base a tale legge. Qualora, durante la costruzione e l' esercizio delle opere soggette alla VIA, vengano accertate violazioni alle disposizioni di legge o ai contenuti e alle prescrizioni dei provvedimenti adottati, ovvero variazioni al progetto che possano comportare significativi mutamenti dell' impatto ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina l' adeguamento dell' opera o delle modalità di esercizio delle medesima; dispone altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l' interruzione dell' esercizio. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell' impatto ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l' adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull' ambiente prodotte dalle violazioni medesime.
L’ Amministrazione regionale informa annualmente il Ministero dell' ambiente in merito ai provvedimenti adottati e alle procedure di VIA in corso.


 
 
home | settore d'attività | contattaci | contattaci | links | news | mail